L'elenco comprende gli Istituti ed i Dipartimenti Archeologici Universitari, nonché i soggetti in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione in archeologia, o di dottorato di ricerca in archeologia, o di titoli di studio esteri equipollenti, qualificati alle attività di raccolta ed elaborazione di cui all'art. 95, comma 1, del Dlgs 163/2006.
All'interno della prima sezione possono iscriversi Dipartimenti ed Istituti Archeologici sia italiani che stranieri e SAIA.
Nella seconda sezione sono compresi gli altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione, ovvero in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia, o di dottorato di ricerca in archeologia ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti equipollenti. Possono iscriversi in questa sezione i liberi professionisti, i docenti di ruolo o ricercatori confermati nei settori scientifico-disciplinari di ambito archeologico (ex art. 11 del DM 60/2009), nonché le ditte attraverso un referente (titolare, direttore tecnico, socio, socio accomandatario o amministratore secondo le distinzioni operate dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006) in possesso dei requisiti di legge.
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